- I.- in generale
L’interrogativo di fondo [«cos’é e com’é la giurisdizione oggi, sul finire del primo quarto del XXI secolo?»] attorno al quale si articolerà l’odierno ed assai interessante dibattito postulerebbe -in realtà- una “domanda di riserva”, tali, tanti ed intrecciati sono gli snodi problematici che ancor oggi sono al centro dell’agenda della politica giudiziaria [e non solo] del nostro Paese.
L’impostazione ideologica e -purtroppo- la miope animosità che sempre più spesso colora, recte sbadisce i contenuti degli intensi «dialoghi sulla giurisdizione» cui l’attualità ci ha -nostro malgrado- abituato, hanno finito per relegare un tema di fondamentale e mai superata importanza negli angusti meandri di un paradossale ed apparente ossimoro rievocativo di quelle figure retoriche che, dell’unione sintattica di due termini contraddittori, ricavano il riferimento ad una medesima entità[1].
E si perché dei/sui temi della Giurisdizione si parla, ci si confronta, si sciopera, ci si divide … [e chi più ne ha ne metta], ma la sensazione percepita -in particolare- all’esterno della platea [in verità assai ristretta] degli addetti ai lavori è identica o -comunque- perfettamente sovrapponibile all’affermazione -per l’appunto- paradossale che racchiude ed esprime il senso del celeberrimo romanzo di G. Tomasi di Lampedusa: «se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi»!
Ad ogni modo, sarebbe già un grandissimo ed insperato risultato riuscire ad esportare all’esterno del dibattito la irrinunciabile ed indifferibile necessità di prendere laicamente, onestamente e -soprattutto- pariteticamente atto che v’è bisogno, tutti noi abbiamo bisogno, il Paese ne ha maledettamente bisogno, di un approccio ai temi della/sulla “giurisdizione” diverso, ossia definitivamente affrancato dalle solite liturgie recriminatorie alla quale sono di solito affidate le posizioni dei Soggetti che quotidianamente la esercitano, nonché -per non dire soprattutto- da quella logica da “gerarchia delle livree” che da tanto, troppo tempo ha contraddistinto rapporti e relazioni tra i Soggetti della Giurisdizione e la Classe Politica.
È finito il tempo di leggi, leggine, decreti e provvedimenti pseudo riformatori estemporanei, “a macchia di leopardo”, varati ed approvati a mezzo di emendamenti e sub-emendamenti che molto spesso ne hanno tradito e mortificato la ratio originaria, suggeriti, se non autoritativamente imposti, da quella autentica pletora di lobby e lobbysti che, pur essendo ai più trasparenti, bivaccano nelle aule del Transatlantico dettando temi, tempi e priorità ai rappresentanti delle nostre Istituzioni.
Basti pensare all’autentico profluvio di riforme e novelle che, a far data dalla fine degli anni ’80 – agli inizi degli anni ’90, hanno interessato tutti i codici di rito del nostro ordinamento giuridico, con un unico e tutt’altro che apprezzabile risultato: quello di aver allungato i tempi -già notoriamente irragionevoli- mediamente occorrenti ed oramai imposti a livello eurocomunitario per dare compiuta risposta alla domanda di giustizia dei cittadini.
- II.- in particolare
- II.1.- il civile
Non si può di certo continuare a pensare, anzi ad illudere e ad illudersi, che gli unici strumenti effettivamente utilizzabili per tentare di drenare l’incipiente e mai recessivo numero dei procedimenti pendenti siano -per un verso- quello di scoraggiare l’accesso alla tutela giustiziale attraverso meccanismi di odioso automatismo sanzionatorio[2] e/o -per altro verso- gli altri [seppur teoricamente condivisibili] attraverso i quali si condiziona la proponibilità delle azioni giudiziarie al preventivo tentativo di risolverle sul piano negoziale.
Sino a quando il catalogo delle potestà riservate ex lege agli Organismi di mediazione continuerà ad essere orfano di ogni e qualsiasi strumento in grado di esprimere una concreta, effettiva ed incisiva efficacia dissuasiva rispetto alla lite, la loro attività, ancorché svolta -come nella nostra realtà ordinistico/giudiziaria- con risultati lusinghieri ed apprezzati, seguiterà a non aver alcun appeal -in particolare- per quei Soggetti [Enti Pubblici, Banche, Assicurazioni, …] che, prima e più di ogni altro, dovrebbero avere interesse ad avvalersene, anziché snobbarla in termini di paradossale sistematicità.
Le stesse, omologhe e speculari considerazioni possono enunciarsi mutitis mutandis riguardo alla scelta -in sé e per sé indiscutibilmente persuasiva- di istituire apposite Sezioni Specializzate cui affidare in via esclusiva la decisione delle controversie in alcune materie particolarmente delicate: l’intervento riformatore non potrà mai incrociare le aspettative coltivate nella lunga e distocica gestazione che ne ha preceduto l’istituzione, sino a quando i Giudici che vi sono e vi saranno addetti continueranno ad occuparsi -sia prima, che dopo aver trattato e deciso la causa “specialistica”- del restante e tutt’altro striminzito universo mondo del diritto.
Tentiamo di spiegarci meglio: la “specializzazione” di Giudici ed Avvocati non può fondarsi solo ed esclusivamente sulla partecipazione ad uno o più corsi [magari online] di formazione ovvero -il che è lo stesso- sul superamento [magari a pieni voti] di un concorso od esame di stato, riflettendo -in ispecie in alcune materie ontologicamente delicate e complesse come quelle dei conflitti familiari- una vera e propria vocazione e/o attitudine personale, culturale, caratteriale, esperienziale che nessuno stage formativo -foss’anche il migliore e più autorevole- potrà mai consegnare ai diretti interessati, se non solo ed esclusivamente “sulla carta”.
- II.2.- il penale
Ogni osservazione e/o considerazione che riguardi il settore penale non può non lambire -seppur a “volo d’uccello”- il tema che da anni sembra -ai più- essere et pour cause l’unico, vero e duplice motivo che innesca ed incendia le ataviche e mai sedate contrapposizioni tra Politica e Magistratura [in ispecie, quella cd. “associata”]: separazione delle carriere e reati contro la p.a.
Il primo è un argomento che non ci appassiona affatto, perché ben altri sono i problemi che rendono -a tacer d’altro- claudicante il funzionamento del processo accusatorio: ad iniziare dall’esigenza di recidere o -comunque- rimodulare nel precipuo e prioritario interesse del Pubblico ministero lo strapotere della Polizia Giudiziaria -in ispecie- nella fase delle indagini preliminari.
Al titolare dell’azione penale sfuggono molto spesso ed in perfetta buona fede le dinamiche -non proprio trasparenti o francescane- che animano in particolare l’attività investigativa d’iniziativa e che solo la piena discovery dibattimentale riesce non di rado a far emergere nella loro ontologica e perniciosa faziosità.
Un notevole, anche se non agevole, passo in avanti sarebbe già quello di far intendere appieno agli operatori di p.g. che le “intercettazioni di conversazioni o comunicazioni” sono e restano pur sempre “mezzi di ricerca della prova” e non possono tener luogo degli elementi probatori -ancorché indiziari- dimostrativi o significativamente sintomatici dell’ipotesi delittuosa oggetto degli approfondimenti investigativi.
Ci troveremmo al cospetto di un ulteriore ed ancor più difficile passo in avanti se qualcuno riuscisse a rendere potabile agli stessi ufficiali di p.g. il principio per il quale tra le finalità delle indagini preliminari v’è -tra le altre- anche quella di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona indagata.
Grideremmo tutti al miracolo -infine- se le sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini fossero assunte -almeno ogni tanto e pure per sbaglio- nel rispetto per davvero delle modalità previste dall’art. 64 c.p.p., ossia astenendosi innanzitutto dall’utilizzo, neppure con il consenso della persona interessata, di metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.
Ci piace chiudere l’argomento con le efficaci e condivisibilissime parole attraverso cui, chiamato ad esprimere il proprio giudizio sull’impatto complessivo della Riforma Cartabia, il Prof. Avv. Franco Coppi, schivando in radice la domanda, ha sottolineato la necessità di approntare una seria ed efficace «riforma dell’udienza preliminare, non un semplice gioco di parole. Bisogna prendere atto che l’istituto è fallito. Bisogna pensare a come sostituirlo, anziché ritoccarlo»[3].
Prima di sillabare poche e filiformi considerazioni sulla abrogazione del reato di abuso d’ufficio, non può non convenirsi sul fatto che, a far data dal ’90, la disciplina dei delitti contro la p.a. è stata straziata e dilaniata dai tanti, troppi e –more solito– inutili e/o inefficaci interventi riformatori: quella che, da ultimo[4], ha interessato l’abuso d’ufficio, ne ha senz’altro depotenziato l’efficacia deterrente rispetto al dilagante malcostume che ha edificato un vero e proprio lockdown etico-morale nella p.a.
Si tratta -in ogni caso- di una abrogatio legis ancora “tentata”, se si tiene conto della recente introduzione nel nostro codice sostantivo dell’art. 314-bis che ha coniato l’inedito reato di “Indebita destinazione di denaro o cose mobili”, il cui testo ripete -pressoché integralmente- quello del soppresso abuso d’ufficio, nonché -a maggior ragione- dell’ordinanza n. 9442/2025 depositata soltanto il 7.03 u.s., con cui la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte ha investito la Consulta della questione di legittimità costituzionale dell’intervento legislativo abrogatore.
Anche su questo tema, si è sviluppato un dibattito delirante attorno ad aspetti, se non da pabulo comaresco, di dubbio spessore risolutivo: dalla cd. “sindrome della firma”, all’esiguo numero delle sentenze di condanna rispetto al numero ben più consistente delle iscrizioni nel registro degli indagati nonché delle misure restrittive indotte dalla previgente ipotesi delittuosa.
Ad evitare il triste e sconfortante bailamme cui si è per mesi dato sfoggio nei dibattiti pubblici e televisivi sul tema, sarebbe stata con ogni probabilità sufficiente dare continuità applicativa all’ampia circolare indirizzata dalla Procura Generale della Cassazione alle Procure territoriali, con cui, nell’intento di porre un argine serio e concreto “agli automatismi (residui) nelle iscrizioni delle notizie di reato non corroborate da significativi elementi di fatto”, si è ribadita -per un verso- l’irrilevanza di una “qualunque denuncia, un esposto, presentati spesso anche per ragioni politiche contro questo o quell’amministratore, per aprire a suo carico un procedimento” e -per altro verso- la necessità agli stessi fini della “rappresentazione di un fatto caratterizzato da determinatezza e non inverosimiglianza, riconducibile a una fattispecie incriminatrice”.
Alla fine della fiera, un semplice, chiaro e -al contempo- ineludibile richiamo all’osservanza delle norme già vigenti che dovrebbe mutuarsi a virtuoso parametro di riferimento anche nella prospettiva di evitare l’uso/abuso -tutt’altro che infrequente- delle misure restrittive della libertà “a strascico”.
- III.- le questioni comuni
- III.1.- le impugnazioni
All’esito delle varie riforme e mini-riforme degli ultimi anni, molte delle quali incubate e veicolate “sott’acqua”, grazie anche all’indifferente e disinvolto mutismo delle componenti istituzionali ed associative dell’Avvocatura, l’attuale sistema delle impugnazioni risulta sagomato su di un crinale molto simile, per non dire perfettamente identico, al tracciato di una “corsa ad ostacoli”, lungo il quale ai molteplici, significativi, stringenti ed impegnativi oneri allegativi e dimostrativi imposti esclusivamente a carico delle parti e dei loro difensori, fa da controaltare la sostanziale diluizione dell’obbligo del Giudice di motivare ogni provvedimento giurisdizionale entro la soglia del cd. “minimo costituzionale”.
Basti pensare che, tra il 2012 ed il 2017, ossia sino all’intervento chiarificatore delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte[5], si era arrivati al paradosso di subordinare l’ammissibilità dell’appello alla “redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
E che dire del disegno di legge delega elaborato dal Governo nel dicembre 2013 sulla c.d. “motivazione della sentenza a richiesta”[6], proposta che, a differenza di quel che può pensarsi, è non solo riemersa ciclicamente nelle discussioni sull’inefficienza del processo civile italiano, ma ha riscosso -altresì- numerosi proseliti in talune frange della Magistratura associata.
Da ultimo, desta per davvero sconcerto e sgomento il procedimento delineato [art. 380-bis c.p.c.] per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati: in tali casi, una volta formulata e comunicata ai difensori delle parti una sintetica proposta di definizione del giudizio, se la parte ricorrente chiede la decisione e il giudizio viene definito in conformità alla proposta, la Corte la condanna automaticamente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, tutto questo oltre alle spese processuali ed al doppio del contributo unificato.
È una disposizione odiosa che -peraltro- trasforma sostanzialmente in monocratica la decisione in sede di legittimità che, per definizione, è e non può non essere collegiale.
Se Atene piange, Sparta non ride: nel penale non ce la si passa o vede meglio: le problematiche sono così tante e variegate da non poterle rappresentare in un unico e -peraltro- sintetico contributo.
Anche nel settore penale -tuttavia- si è registrato di recente il paradosso esegetico grossière in virtù del quale, nelle ipotesi rientranti nell’alveo applicativo del cd. “codice rosso”, si sta trasformando la nuova e -se ben applicata- utilissima misura special preventiva dell’ammonimento questurile in uno strumento adottabile in carenza di qualsivoglia e pur doverosa verifica istruttoria, nella totale ed immotivata obliterazione di ogni e pur minima garanzia difensiva del cd. “segnalato”, nella sostanziale compressione, per non dire soppressione, finanche del diritto di accesso agli atti ostensibili, agevolando così strumentalmente l’aumento esponenziale delle liti familiari e dei processi per i reati di stalking e/o maltrattamenti e/o molestie e minacce.
Ferme restando le ovvie e fin troppo note differenze esistenti rispetto alle altre misure protettivo-sanzionatorie apprestate dall’ordinamento nella soggetta materia, non può darsi corso ad una sequela procedimentale meramente cartolare e burocratica, destinata a sfociare in un provvedimento che riverbererà i propri effetti ai fini sia dell’addebito della separazione, sia della procedibilità e della dosimetria della pena per taluni reati.
- III.2.- la magistratura Onoraria
Passando di “palo in frasca”, ma restando -tuttavia- nell’ambito dei comuni “paradossi della Giurisdizione”, è e resta per davvero inspiegabile l’asimmetria numerica ancor oggi esistente tra Magistrati cd. “Togati” e “Onorari”: se davvero questi ultimi cedessero anch’essi alla tentazione di “incrociare le braccia” per vedere definitivamente e finalmente garantiti i presidi minimi che la nostra Carta costituzionale assicura ad ogni lavoratore sul piano stipendiale, assicurativo e previdenziale, l’attività giurisdizionale cesserebbe in quello stesso momento, tanto importante, nevralgico ed insostituibile è il ruolo da costoro silenziosamente svolto nella pratica quotidiana.
Speriamo almeno che eguale ed identica sorte non aspetti all’orizzonte i tanti, giovani e bravissimi Addetti all’Ufficio per il Processo [cd. aupp], il cui trattamento salariale dovrebbe essere proporzionato -come tutti sanno- «alla qualità e quantità» del lavoro espletato, nonché «sufficiente a garantire» a costoro ed alle loro famiglie «una vita libera e dignitosa» [art. 36 Cost.].
- IV.- conclusioni: magistratura ed avvocatura
È difficile oggi affermare in termini di dogmatica certezza se, attraverso la contestatissima riforma sulla cd. separazione delle carriere, si intendano creare per davvero le premesse per un policentrismo anarchico o per un controllo politico della magistratura.
Risulta ancor più complicato stabilire se il nuovo criterio di designazione dei componenti del Csm attraverso estrazione a sorte tra tutti i magistrati giudicanti [oltre 7mila] e requirenti [2mila] possa effettivamente e definitivamente sconfiggere la degenerazione correntizia.
Dovrebbe essere la stessa Magistratura ad individuare l’antidoto giusto ed efficace per affidare il proprio autogoverno a regole e logiche diverse da quelle autenticamente cencelliane che sinora hanno finito per premiare e valorizzare “gli amici degli amici”, penalizzando i tanti, tantissimi loro colleghi che si sono tenuti scientemente lontani dal luccichio delle “passerelle politiche”.
Molte ed obiettive perplessità suscita l’istituzione dell’Alta Corte Disciplinare, assorbendo ed assommando ex sé funzioni oggi svolte dalla Sezione disciplinare del Csm e -in sede di impugnazione- dalle Sezioni Unite Civili: ridurre i rimedi impugnatori esperibili avverso la decisione disciplinare ad un mero reclamo dinanzi alla stessa Corte in diversa composizione non convince.
E pur tuttavia non possono nemmeno ratificarsi o financo tollerarsi le pungenti e spesso impulsive rappresaglie che quotidianamente Potere Giudiziario e Potere Politico riservano l’uno all’altro.
Non è del pari ed oltremodo sostenibile la storica, pregiudiziale e preconcetta impermeabilità della classe magistratuale ad ogni forma di modifica dell’ordinamento giudiziario e/o di riforma istituzionale, limitandosi alla strenua e tutt’altro che illuminata difesa dello status quo ante.
Anche il ceto forense dovrebbe manifestare vivaddio un rigurgito di quel ruolo sociale che, con grande orgoglio e dignità, ha svolto e deve continuare a svolgere nell’interesse comune dei cittadini.
Dopo aver fatto -per poco meno di quarant’anni- da autentico “ammortizzatore sociale” per decine di migliaia di laureati -giovani e meno giovani- in cerca di un’occupazione stabile e/o anche e solo di “autore”, il lockdown ha indotto un incipiente ed inarrestabile “fuggi fuggi” degli iscritti:
- il saldo tra iscrizioni e cancellazioni è da allora negativo;
- le cancellazioni riguardano principalmente gli iscritti con un’anzianità professionale fino a 14 anni [79,7%] e -in particolare- le donne con meno di 15 anni di anzianità [54,2%];
- il numero di avvocati che ha considerato la possibilità di abbandonare la professione negli ultimi anni è stabile al 34%;
- alla base di questa affermazione vi è soprattutto la consapevolezza di un’attività che comporta costi eccessivi e alla quale non corrisponde il giusto ritorno economico [63,2%] cui segue una importante riduzione della clientela [10,1%];
- la condizione reddituale è semi-disastrosa: il 70% dei professionisti dichiara un reddito che si attesta sotto il limite di €uro 35mila, il 22.5% dei quali da €uro 0,00 a €uro 10.300. Il problema non è la riduzione del numero degli Avvocati, né la significativa contrazione di apprezzabili prospettive reddituali. Il dramma, non solo il problema, è stato quello di non essere riusciti ad intercettare per tempo alcuna delle nuove esigenze della Giurisdizione e della Società civile, per contribuire a governarne i nuovi meccanismi, rilanciando e vivificando il ruolo del Difensore all’interno ed all’esterno del processo.
Tutto questo dimostra -di là da ogni lecito dubbio- che i mali della giustizia si abbattono soprattutto sui cittadini comuni, i cui problemi reali sono letteralmente ignorati dalla Politica. Magistratura ed Avvocatura non devono e non possono continuare a fare i “separati in casa”, ma affidarsi definitivamente l’una all’altra per non lasciarsi espropriare foss’anche un centimetro uno di quel luogo d’incontro insostituibile, di quella agorà permanente, di quel serbatoio/laboratorio gravido di esperienze e conoscenze che occupa lo spazio infinito di una moderna ed illuminata Giurisdizione.
[1] Esempio paradigmatico: le cd. “convergenze parallele“ particolarmente care ad Aldo Moro, raffinatissimo giurista che, oltre alla toga, ha saputo -come pochi altri indossare- l’abito istituzionale.
[2] Il riferimento è pagamento doppio contributo unificato: oramai regola paradigmatico-definitoria di ogni processo di impugnazione
[3] Il Dubbio, 29 novembre, 2022
[4] D.l. n. 76,/2020, conv., con modif., in l. n. 120/2020: [I]. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. [II]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
[5] Cassazione civile sez. un., 16/11/2017, n.27199
[6] Id est: “la sentenza che non debba essere necessariamente motivata, ma possa esserlo soltanto a richiesta di parte e, soprattutto, a pagamento”, così Carlo De Chiara: “La motivazione à la carte”, in Questione Giustizia, 7.03.2014